Il TAR Veneto, con sentenza n. 368 del 2023 ha ritenuto che il “carattere aperto” delle associazioni ETS, desumibile dagli artt. 23 e ss. del Codice del Terzo Settore, mira soltanto a garantire l’interesse legittimo di coloro che richiedono l’iscrizione al rispetto delle condizioni (oggettive e non discriminatorie) di ammissione alla relativa procedura, ma ciò non significa affatto che tutti i membri debbano necessariamente vedersi attribuiti gli stessi poteri decisionali o che non possano essere previste restrizioni alle modalità di adesione o alle attività dell’organizzazione, laddove siano dirette ad assicurare la partecipazione di soggetti accumunati dall’essere tutti portatori di interessi omogenei con quelli perseguiti dell’associazione ETS, così da assicurare che le nuove adesioni si pongano in armonia con essi e favoriscano, piuttosto che compromettere, lo sviluppo delle attività associativa.