Il TAR della Campania, con sentenza pubblicata il 9 gennaio scorso, dopo un excursus approfondito e di pregio dei rapporti tra Codice del Terzo Settore e Codice degli Appalti, è pervenuto alla conclusione che la lettura coordinata degli artt. 56 e 57 del T.U. 117/2017 consente all’amministrazione di affidare il servizio di trasporti infermi, ed inparticolare di quelli in emergenza (118), alle associazioni di volontariato, senza applicazione del T.U. 50/2016, in ragione della scelta del Legislatore di “favor” per una gestione sociale di tali servizi pubblici emergenziali. Tuttavia, le citate disposizioni non prescrivono in capo all’amministrazione un obbligo di “motivazione rafforzata” qualora l’affidamento del servizio sia disposto mediante pubblica gara.