In vista della tanto attesa partenza del RUNTS, prevista per il 21 aprile prossimo, il Ministero del Lavoro si è pronunciato sulla verifica da parte degli Uffici regionali della regolarità in merito alla costituzione e allo svolgimento delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari effettuati dagli enti ai sensi dell’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore., con particolare riferimento al quesito se attenga o meno alla competenza degli Uffici verificare che l’eventuale inserimento di clausole facoltative non sia avvenuto con delibera dell’assemblea ordinaria e se, in tale caso, l’Ufficio possa ritenere non valida l’assemblea o addirittura richiederne la ripetizione.
Le disposizioni dell’articolo 101 comma 2 del Codice costituiscono l’espressione della volontà del legislatore di contemperare al meglio differenti esigenze:
- il rispetto del principio di democraticità che caratterizza gli enti del Terzo settore, in ossequio al quale la modifica degli statuti richiede, in linea generale, l’approvazione da parte di una maggioranza qualificata;
- agevolare per specifiche categorie di enti (ODV e APS) la transizione dall’iscrizione nei preesistenti registri al nuovo sistema di registrazione.
A tal fine, in relazione alle clausole cd. “facoltative” il legislatore non si discosta dal principio generale che affida ad una maggioranza rafforzata qualunque modifica statutaria; per i cd. “adeguamenti obbligatori”, necessari per consentire il passaggio al nuovo Registro, o per quelli (comunque preindividuati dalla legge) che espressamente introducono una deroga alle nuove disposizioni, consente in via eccezionale e solo per un limitato arco temporale il ricorso all’assemblea ordinaria.
Una volta ribadita la portata della norma in esame, il Ministero chiarisce che essa è volta a garantire i profili interni del rapporto associativo e non la relazione tra l’associazione come ente collettivo e la pubblica amministrazione chiamata a verificare le condizioni per l’iscrizione dell’ente al RUNTS. Da tale premessa consegue che gli Uffici del RUNTS (ed eventualmente quelli attualmente gestori dei registri attuali della promozione sociale e del volontariato) non possono essere chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarità della costituzione delle assemblee.
Considerato che le norme (di legge o statutarie) che regolano la possibilità e le modalità per modificare gli statuti sono poste a garanzia dei soci e costituiscono in capo a questi ultimi veri e propri diritti nei confronti degli altri soci e degli organi sociali, la sede opportuna per la tutela di detti diritti è quella giurisdizionale civile. Infine, quanto ai casi in cui per modificare lo statuto, l’ente ricorra all’operato del notaio, al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 22 del Codice che ne prevede espressamente l’intervento, il Mnistero osserva che i controlli effettuati dal professionista e le responsabilità connesse attengono alle norme che disciplinano l’ufficio notarile.