La carenza del numero minimo iniziale di 7 membri previsto dal primo comma degli artt. 32 e 35 del Codice del Terzo Settore impedisce a nuovi enti associativi di richiedere l’iscrizione nella apposita sezione del RUNTS e conseguire la qualifica di OdV o Aps.
Tuttavia, secondo quanto stabilito con una nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in adesione al generale principio di conservazione degli atti giuridici, il concetto di costituzione di un ente può coincidere oltre che con il momento temporale della genesi dell’organizzazione, anche con il momento della formazione della volontà degli associati di conformare l’ente esistente ad una OdV o ad una APS, nel rispetto delle prescrizioni di legge.
Ne deriva che tale qualifica potrà essere ottenuta a condizione che tutte le modifiche statutarie necessarie per inoltrare la richiesta di iscrizione al RUNTS siano state adottate, entro i termini stabiliti, prima che venga presentata la richiesta di iscrizione da un numero minimo di 7 associati favorevoli.
Non è infatti sufficiente che tale numero minimo di associati sia stato successivamente raggiunto né che sia effettivamente in essere all’atto della richiesta di iscrizione, ma è necessario che tale numero abbia effettivamente partecipato, pronunciandosi in tal senso, alla formazione e conseguente espressione della volontà associativa che ha deliberato di conformare l’associazione alle caratteristiche di un ente di cui all’art. 32 o all’art. 35 del Codice.
Dovrà inoltre essere conferito mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.