L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 277 del 26 agosto scorso, ha fornito un importante chiarimento in merito al combinato disposto dell’articolo 82, comma 4 e dell’articolo 104, commi 2 e 3, del Codice del Terzo Settore: in attesa che diventi operativo il RUNTS, l’agevolazione per cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili a favore di tutti gli ETS è applicabile solo ed esclusivamente alle Onlus, alle OdV ed alle APS iscritti nei relativi registri.